Noi Volontari

Amici del Diabetico Onlus (AD) si è costituita ufficialmente nell’ottobre del 1998 su iniziativa di alcuni soggetti diabetici e dei loro familiari al fine di fornire aiuto, sostegno, informazione e documentazione per la prevenzione e la cura della patologia, nonchè per migliorare le condizioni e la qualità di vita delle Persone che soffrono e dei loro familiari. E’ riconosciuta dalla Direzione Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano dove ha la sua sede e dove è presente e opera ogni giorno del reparto Diabetologia.

Ha lo scopo di di rappresentare le Persone con Diabete presso le istituzioni, le autorità ed altri enti per tutelarne salute e diritti, raccogliere e gestire i bisogni di servizi socio-assistenzaiali delle Persone con Diabete, informare e documentare le Persone con Diabete e i loro familiari per migliorarne l’aderenza a cure e al patto terapeutico, arginando così il progressivo diffondersi della patologia e delle relative complicanze.

Statuto e Codice Deontologico

Statuto

STATUTO

1. Art. 1 – Costituzione

1.1. È costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “ AMICI DEL DIABETICO” che in seguito sarà denominata l’Organizzazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, l’Organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge n. 266/1991, che le attribuisce la qualifica di “Organizzazione dì Volontariato” e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell’art. 10 del D.L. 4 dicembre 1991, n. 460. La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato“ con i dati riguardanti la registrazione regionale costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2. I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

1.3. La durata dell’Organizzazione è illimitata.

1.4. L’Organizzazione ha sede in Milano – Corso di Porta Nuova n. 23 – CAP 20121.

1.5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

2. Art. 2 – Scopi

2.1. L’Organizzazione – senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti – opera nel settore “assistenza sociale e socio sanitaria”; per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

3. Art. 3 – Finalità

3.1. L’Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
a) rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti d’Assistenza;
b) studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l’assistenza al diabetico;
c) curare il problema dell’orientamento professionale, del reinserimento del diabetico in attività idonee
alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanze invalidanti;
d) promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura del diabete;
e) instaurare rapporti con la scuola.

3.2. Al fine di svolgere le proprie attività l’Organizzazione si avvale in modo caratteristico e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3.3. L’Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse.

4. Art. 4 – Aderenti all’Organizzazione

4.1. Sono aderenti dell’Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente Statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

4.2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori“, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Organizzazione nonché nominare ”aderenti onorari“ persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Organizzazione.

4.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

4.4. Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto dl voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione.

4.5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Organizzazione.

4.6. Il numero degli aderenti è illimitato.

4.7. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.8. Criteri d’ammissione e d’esclusione degli aderenti:
4.8.1. Nella domanda d’ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione;
4.8.2. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro degli aderenti all’Organizzazione.

4.9. – Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione:
4.9.1. per dimissioni volontarie;
4.9.2. per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
4.9.3. per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
4.9.4. per decesso;
4.9.5. per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
4.9.6. per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.10. L’ammissione e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5. Art. – 5 – Diritti e doveri degli aderenti

5.1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea

convocata per l’approvazione del preventivo. È annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’ Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

5.2. Gli aderenti hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;
d) di usufruire di tutti i servizi dell’Organizzazione;
e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3. Gli aderenti sono obbligati:
a) ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) a versare il contributo stabilito dall’ Assemblea;
c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione.

5.4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

5.5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.

6. Art. – 6 – Patrimonio – Entrate

6.1. Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:
a) da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2. Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti per le spese dell’Organizzazione;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
d) contributi dl organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
j) ogni altro provento anche derivanti da iniziative benefiche e sociali non esplicitamente destinato
ad incremento del patrimonio.

6.3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Segretario (o del
Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

7. Art. 7 – Organi sociali dell’Organizzazione

7.1. Organi dell’Organizzazione sono:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

7.2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
a) il Collegio dei Revisori dei conti;
b) il Collegio dei Garanti.

8. Art. 8 – Assemblea degli aderenti

8.1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.

8.2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.

8.3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l’anno e in ogni modo ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Organizzazione.

8.4. La convocazione può avvenire anche per richiesta dl almeno due elementi del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5. l’Assemblea ordinaria è convocata per:
a) l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
b) l’approvazione della relazione d’attività e del rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell’anno precedente;
c) l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.6. Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Collegio dei Garanti (se previsto);
c) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti (se previsto);
d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
e) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
f) fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti,
quale forma di partecipazione alla vita dell’Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

8.7. Dì ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.8. L’Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Organizzazione.

8.9. L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’ Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee norme di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e in ogni caso tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8.10. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può accadere nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11. Per le deliberazioni riguardanti, le modificazione dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.

8.12. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega d’altro aderente.

9. Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente ed un Vice
Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti d’eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

9.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza del suoi elementi eletti.

9.5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio
Direttivo.

9.6. Compete al Consiglio Direttivo:
a) compiere tutti gli atti dl ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e in ogni modo con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
d) determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o Il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
h) deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal
Presidente per motivi di necessità e d’urgenza;
j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e, comunque, nel limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
k) istituire gruppi o servizi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
l) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Organizzazione, il Direttore, deliberando i relativi poteri.

9.7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

10. Art. 10 – Presidente

10.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2. Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nel confronti di terzi e in giudizi;
b) è autorizzato ad eseguire Incassi e accettazione dl donazioni d’ogni natura a qualsiasi titolo da
Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
c) ha la facoltà dl nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
d) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato
Esecutivo;
e) in caso di necessità e d’urgenza assume i provvedimenti dl competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3. In caso d’assenza, d’impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dai Vice Presidenti, che convocano il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici la firma congiunta dei Vice Presidenti fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

11. Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

11.1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2. Il Collegio:
a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei conti;
c) agisce di propria iniziativa, per richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
e) riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta trascritta nell’apposito registro del Revisori dei conti.

12. Art. 12 – Collegio dei Garanti

12.1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

12.2. Il Collegio:
a) ha il compito dl esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
b) giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

13. Art. 13 – Gratuità delle cariche

13.1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Organizzazione Esse hanno la durata dl tre anni e possono essere riconfermate.

13.2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.

14. Art. 14 – Bilancio

14.1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’ Assemblea.

14.2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

14.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 8 dell’art. 10 del d.l. 4 dicembre 1997, n. 460, d’utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore d’altre organizzazioni di Volontariato ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

15. Art. 15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’Organizzazione

15.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza del presenti.

15.2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di Volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’ Assemblea che nomina il liquidatore e, comunque, secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della Legge n. 266/91. salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

16. Art. 16 – Norme di rinvio

16.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11.8.1991, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

17. Art. 17 – Norme di Funzionamento

17.1. 1 – Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi ed esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

18. Art. 18

18.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge.

Codice Deontologico

Il VOLONTARIO

Codice deontologico

Art. 1 – Opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non si ferma all’opera di denuncia ma avanza proposte e progetti nelle sedi opportune per favorire lo sviluppo civile della società. Non cerca di imporre i propri valori dimostrandosi disponibile ad affiancare l’altro senza volerlo condizionare o sostituirvisi.

Art. 2 – Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo. S’impegna a rimuovere le cause di disuguaglianze economiche, culturali, sociali e politiche e concorre all’allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni.

Art. 3 – Opera liberamente, con consapevolezza e responsabilità garantendo continuità e competenza agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi, in una logica di complementarietà e collaborazione.

Art. 4 – Interviene dov’è più utile e quando è necessario, promuove risposte innovative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione, facendo ciò che serve e non tanto quello che lo gratifica.

Art. 5 – Agisce senza fini di lucro, anche indiretto, e non accetta regali o favori personali; può richiedere e ottenere esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute per l’attività di volontariato svolta. Fa della gratuità e dell’integrità morale l’elemento distintivo del suo agire traendo dalla propria esperienza di dono il vero motivo di arricchimento.

Art. 6 – Collabora con altri volontari e con l’équipe dei medici ed infermieri sostenendo il loro operato e partecipa attivamente alla vita dell’A.O. Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo. Produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera.

Art. 7 – Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno della propria organizzazione. Concorre, attraverso la partecipazione e la testimonianza, alla formazione dell’uomo solidale, al miglioramento della qualità della vita per tutti offrendo il proprio contributo originale al cambiamento sociale.

Art. 8 – È vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli viene confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività impegnandosi a rispettare la privacy del paziente. È tenuto a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell’organismo in cui opera e partecipa, secondo le proprie possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno rispetto delle regole stabilite e con senso di responsabilità.

Art. 9 – Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo Statuto ed il Regolamento della sua organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai vari valori del volontariato. Quando impegnato nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituisce una presenza preziosa se testimonia un “camminare insieme” con altre competenze e profili professionali in un rapporto di complementarietà e di mutua collaborazione.

Art. 10 – Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’è una organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato, della Regione e dell’Azienda Ospedaliera.

Carta dei Valori degli “Amici del Diabetico”

L’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Ispira la sua azione ai principi della partecipazione democratica promuovendo e valorizzando il contributo ideale e operativo di ogni aderente. È compito dell’organizzazione riconoscere e alimentare la motivazione dei Volontari attraverso un lavoro di inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e supervisione.

Art. 2 – Persegue l’innovazione socio-culturale a partire dalle condizioni e dai problemi esistenti. Pertanto propone idee e progetti, rischiando e sperimentando interventi per conto della comunità in cui opera. Evita, in ogni caso, di produrre percorsi separati o segreganti e opera per il miglioramento dei servizi per tutti.

Art. 3 – Collabora con le realtà e le istituzioni locali e nazionali, valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi. Promuove connessioni e alleanze con altri organismi e partecipa a coordinamenti e consulte per elaborare strategie, linee d’intervento e proposte socio-culturali. Evita, altresì, di farsi carico della gestione stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare meglio.

Art. 5 – Svolge un preciso ruolo politico e di impegno civico anche partecipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e del territorio. Nel rapporto con le istituzioni pubbliche rifiuta un ruolo di supplenza e non rinuncia alla propria autonomia in cambio di sostegno economico e politico. Non si presta ad una delega passiva che chieda di nascondere o di allontanare marginalità e devianze che esigono risposte anche politiche e non solo interventi assistenziali e di primo aiuto. Inoltre, propone idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e a valutare le politiche sociali e sanitarie in pari dignità con le istituzioni pubbliche cui spetta la responsabilità primaria della risposta ai diritti delle persone.

Art. 6 – Sviluppa interventi di qualità coinvolgendo e formando nuove presenze, privilegiando profili professionali per meglio conseguire le proprie finalità. Favorisce l’assunzione di un ruolo politico dei suoi Volontari fornendo loro strumenti per la conoscenza e aiutandoli a maturare le proprie motivazioni; ne sostiene l’azione per rimuovere le cause dell’ingiustizia sociale e dei problemi del territorio, attrezzandoli di competenze specifiche per il lavoro e la valutazione dei risultati.

Art. 7 – È tenuta a fare propria una cultura della comunicazione intesa come strumento di relazione, di promozione culturale e di cambiamento, attraverso cui sensibilizzare l’opinione pubblica e per favorire la costruzione di rapporti e sinergie a tutti i livelli. Essa è chiamata a coltivare e diffondere la comunicazione con ogni strumento privilegiando la rete informatica per migliorare l’accesso alle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle risorse disponibili.

Art. 8 – Ritiene essenziale la legalità e la trasparenza in tutta la sua attività e, particolarmente, nella raccolta e nell’uso corretto dei fondi e nella formazione dei bilanci. Dichiara la propria disponibilità a sottoporsi a verifica e controllo, anche in relazione all’organizzazione interna. Materializza la sua trasparenza nell’apertura all’esterno e nella disponibilità alla verifica della coerenza tra l’agire quotidiano e i principi enunciati. Al riguardo essa predispone un apposito bilancio sociale accompagnato da un rapporto di sostenibilità.

Art. 9 – Si propone come scuola di solidarietà ispirando i propri interventi a forme di sussidiarietà per la crescita della comunità di riferimento, per il sostegno dei suoi membri e, in particolare, di coloro che vivono situazioni di disagio e di esclusione. Informa la sua azione perché sia concesso al maggior numero di persone la fruizione dei propri diritti, di godere di una maggiore qualità della vita, di contrastare discriminazioni o svantaggi di tipo economico, sociale, sanitario e ambientale.

Art. 10 – Concorre a formare una coscienza critica dei suoi Volontari promuovendo anche la partecipazione dei suoi iscritti ai fini del cambiamento sociale in termini di responsabilità. S’impegna, altresì, a promuovere legami con soggetti che operano nel campo sociale, sanitario, scientifico per creare rapporti fiduciari e di cooperazione e per accrescere e valorizzare il capitale sociale interno ed esterno con cui interagisce.